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D. 22/03/2006 n. 14

3.2. Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri

a) coerenza programmatica: per ogni Amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nel quadro strategico dell'APQ, come definito al punto 2.4.

b) avanzamento progettuale: la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato.

3.3. Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ordinarie ripartite su base regionale nell'ambito del rifinanziamento della legge n. 208/1998, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

3.4. In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eleggibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilità esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sarà programmata dalle Regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

3.5. Gli interventi inseriti in un APQ sono assegnati a due differenti sezioni

a) la «Sezione attuativa», che comprende gli interventi immediatamente attivati alla firma dell'atto

b) la «Sezione programmatica», nella quale sono inseriti interventi coerenti con gli obiettivi e criteri dell'accordo ma che non dispongono delle condizioni tecnico-finanziarie (ad esempio, copertura finanziaria non completa) per essere immediatamente attivati.

3.6. L'istruttoria dell'APQ da parte dei sottoscrittori deve riguardare tutti gli interventi inseriti in APQ, sia quelli della «sezione attuativa» sia della «sezione programmatica».

3.7. Gli interventi da inserire nella «Sezione attuativa» debbano essere corredati, di norma, di progettazione preliminare.

3.8. Gli interventi della «sezione programmatica» sono approvati dai sottoscrittori al momento della stipula dell'atto, e nei mesi successivi alla sottoscrizione potranno passare alla sezione «attuativa» dello stesso APQ non appena siano mature le condizioni tecnico-finanziarie. Questo passaggio tra le due sezioni avverrà mediante proposta della regione, anche su indicazione del responsabile dell'accordo, al tavolo dei soggetti sottoscrittori per l'assunzione della decisione relativa. Il Ministero dell'economia e finanze provvederà ad acquisire, nei successivi 15 giorni, il formale assenso da parte dei sottoscrittori. Successivamente, il responsabile dell'accordo curerà l'inserimento dei dati nell'applicativo intese ed a seguito della validazione dati il Ministero dell'economia e finanze comunicherà il compimento della procedura.

3.9. L'inserimento di ulteriori interventi nella sezione programmatica o attuativa dell'APQ - indipendentemente da proponente o fonte finanziaria e seppur coerenti con le strategie condivise - deve essere effettuato mediante «Atto integrativo» sottoscritto dai firmatari dell'APQ originario.

3.10. Il valore dell'APQ è costituito dal costo complessivo degli interventi della «sezione attuativa».

3.11. E' possibile finanziare interventi per i quali l'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici

-sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria che stanzia le risorse del FAS interessate.

3.12. Le risorse finanziarie che si rendano eventualmente disponibili dovranno essere programmate prioritariamente all'interno delle liste della «Sezione programmatica» di cui al punto 3.5. Nell'ambito dell'APQ vengono indicati i modi dell'impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito della sostituzione delle fonti di finanziamento.

3.13. Nel caso di definanziamenti e contestuali riprogrammazioni si seguono le procedure del punto 3.8.

4. Trasferimento delle risorse.

4.1. Il trasferimento delle risorse del FAS, ripartite ex ante e premiali, per le quali è prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.

4.2. La procedura per il trasferimento delle risorse FAS programmate in APQ relative ad interventi inseriti nella «Sezione attuativa» verrà avviata - nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa -per ogni Amministrazione regionale o centrale destinataria delle stesse con le seguenti modalità

a) il 20% entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto

b) l'80% in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati periodicamente dall'Applicativo Intese.

5. Attribuzione delle risorse.

5.1. Le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l'obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento - come risulta dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno disimpegnate e verranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

5.2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 5.1, la riprogrammazione delle risorse da parte delle amministrazioni beneficiarie potrà avvenire unicamente secondo le seguenti modalità: 5.2.1. La Regione nel corso del monitoraggio precedente alla predetta scadenza (quindi del 30 giugno) può proporre, sulla base di opportune verifiche, una rimodulazione delle risorse non aggiudicabili alla data del 31 dicembre, sanzionando le stazioni appaltanti con il definanziamento degli interventi.

5.2.2. In tal caso le suddette risorse potranno essere finalizzate a nuovi interventi attuati da soggetti differenti da quelli definanziati. Si applicano le procedure del punto 3.8, se l'intervento è già inserito nella sezione programmatica o del punto 3.9, se nuovo intervento..

5.2.3. La procedura di riprogrammazione dovrà concludersi entro il 31 ottobre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE e i nuovi interventi dovranno essere aggiudicati all'interno dei 12 mesi successivi alla data del suddetto monitoraggio.

5.3. La sanzione sarà applicata da parte di questo Comitato, ai singoli interventi che non abbiano aggiudicato nei tempi previsti, con le seguenti modalità

a) per gli interventi con procedura di gara aperta alla scadenza prestabilita si applica una sanzione a valere sui successivi riparti sulla quota di risorse assegnate alla regione o provincia autonoma

b) per gli interventi che alla scadenza prestabilita non abbiano ancora aperto la procedura, si procederà al disimpegno sulla delibera di finanziamento dell'intero ammontare delle risorse FAS programmate.

5.4. Le regioni e province autonome hanno la facoltà di trasferire ai soggetti attuatori le eventuali sanzioni comminate da questo Comitato.

5.5. Le risorse disimpegnate verranno riprogrammate da questo Comitato tenendo conto del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili.

6. Attribuzione della quota accantonata per la premialità.

6.1. In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, le risorse premiali accantonate e destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del Centro-Nord e alle Amministrazioni centrali saranno attribuite pro quota dal CIPE alle Amministrazioni destinatarie che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui al punto 6.2.

6.2. In particolare, l'attribuzione della risorse premiali di cui al punto 6.1 è subordinata: 6.2.1. Per le Amministrazioni centrali (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 31 luglio, ad ogni regione e provincia autonoma dell'informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo di cui al punto 2.2.

6.2.2. Per le regioni e province autonome (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 30 settembre, del riparto settoriale di cui al punto 2.3.

6.2.3. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali) alla concertazione del quadro strategico dell'APQ, di cui al punto 2.4, e alla sua trasmissione, entro il 31 gennaio, al Servizio centrale di Segreteria del CIPE ed al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese; 6.2.4. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali, da calcolare a livello di APQ in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse) alla programmazione, entro il 31 luglio, mediante APQ di cui al punto 2.5, delle risorse del FAS assegnate nell'anno precedente.

6.2.5. Per le regioni e province autonome (40% delle risorse premiali) all'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici - per i singoli interventi entro il 30 settembre del terzo anno successivo all'adozione della delibera CIPE di riferimento. L'importo verrà calcolato in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse degli interventi. Le regioni potranno assegnare prioritariamente le risorse premiali acquisite alle stazioni appaltanti performanti, in ragione del volume delle risorse del FAS interessate.

6.3. Le regioni destinano le risorse premiali alle stazioni appaltanti performanti sulla base di criteri individuati dalle regioni stesse, condivisi negli accordi di programma quadro, tra i quali va previsto anche un incentivo al raggiungimento di un obiettivo di costo realizzato pari al 35% del costo totale entro il 31 dicembre del terzo anno dalla stipula degli APQ.

6.4. Le risorse che risultano non aggiudicabili con i predetti criteri di performance, sono destinate ad altri interventi delle «liste programmatiche» con le procedure dei punti c) e d) del punto 4.

6.5. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

6.6. Nel caso in cui, entro il 31 maggio di ciascun anno, non sia avvenuta sul sito web del CIPE la pubblicazione della delibera di riparto del FAS, le date relative ai meccanismi premiali indicati al precedente punto 6.2 saranno traslate, con apposito atto del Servizio centrale di segreteria dei CIPE per tenere conto della effettiva data di pubblicazione della delibera stessa.

6.7. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiati costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie

- regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle Amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di premialità ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

6.8. Le risorse derivanti dal fondo di premialità verranno programmate mediante APQ secondo le modalità indicate al punto 3.

6.9. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali.

 

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